Convenzione SCF – Web Radio e Web TV

Accordo tra la Società Consortile Fonografici e la WRA

SCF – Consorzio Fonografici, con sede in Via Leone XIII, 14, 20145 Milano, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese presso la camera di commercio di Milano n. 12925820156 in persona del suo presidente Enzo Mazza (nel seguito “SCF”)

e

WRA Web Radio Associate con sede in Bologna, in persona del suo Rappresentante Legale signor Patrick Domanico (nel seguito “WRA”)

Premessa

a) SCF – Consorzio Fonografici è un consorzio di imprese istituito al fine di esercitare, in modo collettivo, i diritti di utilizzazione relativi ai Fonogrammi di titolarità di ogni casa discografica, persona fisica o giuridica, pubblica o privata che gli abbia conferito, o gli conferisca in futuro, apposito mandato (nel seguito “Mandanti”); SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri Mandanti;

b) WRA è un’associazione rappresentativa di titolari di siti web (nel seguito “i Siti”) tramite i quali, sotto la forma di web radio, essi mettono a disposizione del pubblico contenuti musicali. L’elenco degli associati a WRA con il relativo numero di tessera (nel seguito “Associati”) è allegato al presente accordo (Allegato 1) e l’aggiornamento sarà comunicato a SCF, con cadenza bimestrale, da parte di WRA;

c) Qualora un soggetto intenda legittimamente mettere a disposizione del pubblico che acceda al Sito Fonogrammi di titolarità dei Mandanti, è tenuto ad ottenere la concessione in licenza dei diritti di cui all’ art. 72 lett. a) e lett. d) della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e sue successive modificazioni (nel seguito “L.d.A”);

d) Con il presente accordo (nel seguito l’”Accordo”) SCF e WRA intendono stabilire le particolari condizioni che, ai fini della concessione in licenza del diritto di cui alla premessa c) che precede, verranno applicate agli Associati che abbiano concluso con SCF l’apposito contratto di licenza per web radio commerciale di cui all’Allegato 2 (nel seguito il “Contratto Web Radio Commerciale”) o l’apposito contratto di licenza per web radio amatoriale (nel seguito “Contratto Web radio Amatoriale), di cui all’ Allegato 3, ovvero l’apposito contratto di licenza per web radio istituzionale (nel seguito “Contratto Web radio Istituzionale), di cui all’ Allegato 4 (di seguito, congiuntamente, “Contratti”).

Tutto ciò premesso e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE SCF – WEB RADIO

L’Accordo ha per oggetto la determinazione delle particolari condizioni per la concessione in licenza dei diritti di cui all’art. 72 lett. a) e d), relativamente alle seguenti tipologie di utilizzo dei Fonogrammi, che saranno concesse agli Associati che sottoscriveranno i Contratti:

  • riproduzione di Fonogrammi, tramite caricamento dei relativi file nel proprio server, ai fini della loro messa a disposizione del pubblico, attraverso il Sito;
  • messa a disposizione del pubblico, attraverso il Sito, dei predetti Fonogrammi, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso – solamente in modalità streaming – dal luogo e nel momento scelti individualmente, e senza alcuna possibilità di prelevare, salvare, fissare o riprodurre i relativi file (downloading).

ART. 2 – SOGGETTI A CUI SI APPLICA L’ACCORDO

Il presente Accordo si intende da riconoscere solamente agli Associati alle Web Radio aderenti all’Associazione Web Radio italiane “WRA – Web Radio Associate”.

Art. 3 – MODALITA’ DI ADESIONE ALL’ACCORDO SCF – WRA

Gli Associati che intendano ottenere la concessione in licenza dei diritti di cui alla premessa c) che precede, beneficiando dell’applicazione delle condizioni previste dall’Accordo, invieranno a SCF l’attestato di iscrizione qui individuato quale Allegato 5, unitamente al Contratto, sottoscritti dal titolare del Sito, ed effettueranno il pagamento dei compensi dovuti in virtù degli stessi.

ART. 4 – COMPENSO SCF

A fronte della concessione in licenza, da parte di SCF, dei diritti indicati al punto c) delle premesse, ciascun Associato titolare di web radio verserà ad SCF i compensi specificati nel Contratto relativo alla categoria di appartenenza.

ART. 5 – SCONTO ASSOCIATIVO

ACCORDO

In considerazione della rappresentatività di WRA e a fronte dell’attività di diffusione dell’informazione sui diritti dei produttori fonografici, agli Associati sarà riconosciuto uno sconto associativo da calcolarsi sul compenso dagli stessi dovuto a norma del Contratto, secondo il seguente schema:

  • Una riduzione del 22% (ventidue per cento) sui compensi dovuti a norma del Contratto Web radio Amatoriale e del Contratto Web radio Istituzionale;
  • Una riduzione del 15% (quindici per cento) sui compensi dovuti a norma del Contratto Web radio Commerciale;
  • Fermo restando quanto previsto al precedente punto, agli Associati, che abbiano sottoscritto un Contratto Web radio Commerciale, verrà riconosciuta una ulteriore riduzione del 5% (cinque per cento) nell’eventualità in cui il numero di Pagine Viste Mese (nel seguito “PAVM”) sia inferiore a 30.000 (trentamila);
  • Una riduzione del 15% (quindici per cento) sui compensi dovuti a norma del Contratto Web TV Generalista e del Contratto Web TV Musicale;
  • Una riduzione del 15% (quindici per cento) sui compensi dovuti a norma dell’Addendum Podcast.

Resta sin d’ora inteso che il suddetto sconto cesserà di essere riconosciuto a ciascun Associato qualora venga meno il vincolo associativo che lega quest’ultimo a WRA.

ART. 6 – TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I compensi di cui ai Contratti verranno corrisposti dall’Associato a SCF in tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze: 30 giugno30 settembre e 30 novembre. Rimane inteso che, con riferimento agli Associati che abbiano sottoscritto il Contratto Web Radio Commerciale, eventuale conguaglio su quanto effettivamente dovuto verrà corrisposto secondo i termini previsti dai Contratto Web Radio Commerciale.

ART. 7 – COLLABORAZIONE TRA LE PARTI

WRA si impegna ad informare chiunque intenda associarsi a WRA, degli obblighi di legge connessi all’utilizzo dei Fonogrammi di titolarità dei Mandanti di SCF. Dando al contempo ampia diffusione circa i contenuti dell’Accordo, con particolare riferimento all’obbligo di ottenere da SCF la licenza per la riproduzione e la messa a disposizione di Fonogrammi.
Al fine di favorire il rispetto del suddetto obbligo di legge, WRA si impegna ad inviare bimestralmente a SCF l’elenco dei nuovi Associati con il relativo n. di tessera.
SCF e WRA convengono di collaborare al fine di risolvere problemi interpretativi che dovessero emergere in merito all’esecuzione dell’Accordo, fatto salvo il diritto di SCF di agire direttamente presso ogni opportuna sede nei confronti degli Associati inadempienti.

Le parti s’impegnano ad incontrarsi, entro il 30 settembre, al fine di concordare eventuali modifiche ai termini e alle condizioni dell’Accordo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 8.

ART. 8 – DURATA

La durata dell’Accordo decorre dal 1° gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2024.

Art. 9 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

L’Accordo è soggetto alla legge italiana. Ogni controversia che in relazione ad esso dovesse insorgere tra le parti sarà sottoposta alla competenza esclusiva del foro di Milano.

Per approfondimenti: SCF Ufficio Emittenza Radio TV

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