Lo Statuto della WRA

Statuto e scopi dell’Associazione. Requisiti necessari minimi per l’iscrizione e gli organi del Comitato

ART. 1. COSTITUZIONE

Si è costituita con sede in Viale Regina Margherita, 286, Roma un’associazione che assume la denominazione di Associazione Web Radio, W.R.A. – Web Radio Associate con Codice Fiscale: 09125882037.

ART. 2. ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione svolge attività di promozione delle Web Radio.

ART. 3. COMPITI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono compiti dell’Associazione:

  1. La tutela delle Web Radio, per garantire equità nella regolamentazione del mezzo e soprattutto la tutela presso le Autorità di competenza;
  2. La promozione delle Web Radio;
  3. L’ampliamento e la fruizione delle molte attività multimediali esistenti e promuoverne di nuove;
  4. La diffusione delle Web Radio;
  5. Favorire il rispetto della legalità in rete.

Maggiori informazioni nella pagina Missione

ART. 4. ASSOCIATI

Il numero dei soci È illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 16° anno di età.

ART. 5. DOMANDA DI AMMISSIONE

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

  1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
  2. indicare denominazione della propria web radio;
  3. dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
  4. dichiarare di non appartenere in qualunque forma ad altre associazioni di categoria;
  5. rispettare le norme vigenti.

ART. 6. AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI

La presentazione della domanda di ammissione da diritto immediato a ricevere la tessera sociale. È compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni. Nel caso che la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria. Le dimissioni da socio vanno presentate per scritto al Consiglio Direttivo.

ART. 7. SERVIZI AI SOCI

I soci hanno diritto di usufruire dei servizi dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa.

ART. 8. DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

  • al pagamento della tessera sociale;
  • all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

ART. 9. RIMOZIONI DEI SOCI

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
  3. quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità, se non quelle previste per le iscrizioni. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

ART. 10. PATRIMONI

Il patrimonio sociale, come da statuto, è indivisibile ed è costituito:

  • dalle quote dei soci;
  • dalle elargizioni e contributi di privati ed Enti Pubblici.

ART. 11. SOMME VERSATE

Le somme versate per la tessera e per le altre eventuali quote sociali non sono rimborsabili in ogni caso.

ART. 12. BILANCIO

Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e dev’essere presentato all’Assemblea entro il trentuno di marzo dell’anno successivo.

ART. 13. RESIDUO BILANCIO

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per le iniziative citate negli articoli 2 e 3 e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

ART. 14. ASSEMBLEE DEI SOCI

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Esse sono convocate con annuncio scritto ad ogni socio tramite posta elettronica 20 giorni prima. Relativo avviso sarà pubblicato nel sito Internet dell’Associazione e affisso nei locali della sede sociale.

ART.14. BIS

Ogni membro dell’Associazione può rappresentare al massimo un solo socio con apposita delega.

ART. 15. ASSEMBLEA ORDINARIA

L’assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal primo gennaio al trentuno marzo successivo. Essa :

  • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato;
  • elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlla lo svolgimento delle elezioni;
  • approva il bilancio consuntivo e preventivo;
  • approva gli stanziamenti per iniziative previste dall’articolo 3 del presente statuto;
  • delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

ART. 16. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria è convocata:

  • tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
  • ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 2/5 dei soci. Essa dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta;
  • delibera lo scioglimento dell’associazione.

ART. 17. REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz’ora dopo la prima.

ART. 18. VOTAZIONI DELL’ASSEMBLEA

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti, anche muniti di delega. Ogni socio sarà rappresentativo di 1 voto. In caso di parità il voto del presidente sarà doppio.

ART. 19. STRUTTURA DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa; le deliberazioni apportate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART. 20. COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 consiglieri (due più il Presidente) eletti tra i soci che si candidano durante l’assemblea e restano in carica due anni, con possibilità di rinomina per altri 2 mandati.

ART. 21. ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ogni due anni l’Assemblea Ordinaria elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 22. STRUTTURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali. Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario compongono l’Ufficio di Presidenza.

ART. 23. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente o dai 2/5 dei suoi membri o, secondo regolamento interno del Consiglio stesso, in date periodiche prefissate.

ART. 24. DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri ed in caso di parità il voto del Presidente vale due.

ART. 25. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve:

  • redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
  • redigere i bilanci e sottoporli all’assemblea per l’approvazione;
  • compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’assemblea;
  • proporre tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
  • formulare il regolamento interno dell’Associazione;
  • deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
  • favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’associazione.

ART. 26. REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti sono eletti a maggioranza dell’Assemblea dei soci in numero di tre e restano in carica due anni.

ART. 27. MANSIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spetteranno ad un componente dell’ufficio di Presidenza.

ART. 28. DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento, l’assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta sulla destinazione del patrimonio residuo.

ART. 29. DECISIONI ASSEMBLEARI

Per quanto non compreso nel presente statuto decide l’assemblea straordinaria a maggioranza assoluta dei partecipanti.

ART. 30. CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali non sono retribuite.