Burocrazia Web Radio

Prima di addentrarci nel complicato burocratico mondo delle Web Radio, occorre iniziare a fare un pò di distinzioni partendo dalla Web Radio stessa.

Tipologie Emittenti in Italia

Diversamente dal resto d’Europa, che distingue principalmente le emittenti in No Profit e Commerciali, l’Italia è l’unico paese che prevede diverse soluzioni per identificare le attività di webcasting.

a1. Web Radio Personale o Amatoriale

Il titolare non può esibire banner pubblicitari tantomeno all’interno della programmazione, inserire spot audio che ne generino compensi.

Paradossalmente anche lo 0,01€ guadagnato da campagne pubblicitarie pay per click rappresenterebbero un guadagno che indurrebbe di conseguenza a cambiare la licenza da Amatoriale in Commerciale.

b1. Web Radio Istituzionale

Ne fanno parte principalmente associazioni, partiti, università, scuole, comuni, regioni etc.etc.

Il limite è legato solo ed esclusivamente, come nel caso della Web Radio Amatoriale, a non pubblicare/inserire spot o banner pubblicitari.

c1. Web Radio Commerciale

A differenza delle prime due tipologie di emittenti può essere sfruttato qualunque canale pubblicitario o commerciale monetizzando spazi sia all’interno del sito che del proprio palinsesto.

Normativa di riferimento

La Web Radio rientra, tramite Testo Unico dei Media audiovisivi, nella definizione servizio di media audiovisivi lineare o radiofonico su altri mezzi di comunicazione elettronica.

La Delibera 606/2010 AgCom identifica come attività libere, le emittenti con fatturati annui inferiori a 100.000,00€

Utilizzo di repertorio musicale tutelato

Per poter utilizzare repertorio tutelato all’interno delle trasmissioni, occorre richiedere licenze specifiche per Diritto d’Autore e Diritti Connessi. In Italia le principali società di collecting con un catalogo mondiale superiore al 90% sono la Siae, Diritto d’Autore, e l’Scf, Diritti Connessi.

La prima società menzionata gestisce la ripartizione dei diritti d’autore e, fino al 2001/2002 si occupava anche della riscossione dei diritti connessi, per intenderci i diritti spettanti a tutto ciò che ruota attorno al diritto d’autore, ovvero diritti spettanti ai fonografici, esecutori, etc.

Dalla data del 2001/2002 dopo la nascita dell’Scf (per mano delle principali major mondiali), i fonografici, per uno svariato numero di motivi, hanno iniziato a riscuotere per proprio conto i proventi destinati ai propri mandatari. Si sottolinea che il Movimento delle Etichette Indipendenti è tra i mandatari della SCF.
Quindi se un’emittente dovesse avere rapporti con un’etichetta indipendente non significa in automatico che è libera da qualsiasi vincolo.

Di conseguenza, per iniziare a trasmettere con la propria emittente, occorre far partire le 2 licenze.

Esistono 2 casi in cui è possibile non siglare le licenze Siae/Scf e sono i seguenti:

a2. Talk Radio: Emittenti dove all’interno del proprio palinsesto non vi è la messa in onda di repertorio musicale.

b2. Emittenti che non utilizzano repertorio tutelato: ovvero emittenti che all’interno della propria programmazione utilizzano repertorio musicale NON TUTELATO, avendo quindi il consenso dalla parte dell’autore e che lo stesso autore non ha una posizione aperta presso alcuna società di collecting, oppure mediante utilizzo di brani rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Esiste, inoltre, un unico caso in cui si potrebbe fare a meno della licenza relativa ai Diritti Connessi e si verifica solo nel caso in cui:
a3. il brano utilizzato appartiene ad etichetta indipendente che non ha dato mandato ad alcuna società di collecting;
b3. il brano non ha edizioni o l’editore, se presente, non è tra i mandatari di alcuna società di collecting;
c3. il brano, attraverso liberatoria, è stato autorizzato dall’artista stesso che però non ha contratti discografici e/o se dovesse averlo non si verifica la situazione descritta nel punto a3, ma sopratutto non deve essere iscritto ad alcuna società di collecting in qualità di autore.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.