Convenzione Siae – Digital Delivery

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Convenzione Digital delivery tra la Siae e la WRA

Licenza per l’utilizzazione di opere musicali amministrate dalla SIAE attraverso la messa a disposizione di registrazioni a web radio ai fini di promozione discografica

La Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), con sede in Roma, Viale della Letteratura n. 30, in nome proprio e per conto e nell’interesse dei propri Associati e Mandanti, ai sensi e per gli effetti della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (in seguito denominata L.D.A.) e successive modificazioni,

e

l’Associazione Web Radio Associate, con sede in Bologna, rappresentata da Patrick DOMANICO (d’ora in avanti “la WRA”);

PREMESSO CHE

1. la WRA ha rinnovato per l’anno 2013 la convenzione con la SIAE nella quale, all’art. 5, si prevede, tra l’altro, che la WRA effettui a favore dei propri associati un apposito servizio di Digital Delivery, consistente nella ricezione da terzi e nella successiva comunicazione ai suoi associati, via Internet, Intranet o per via telematica, di file contenenti opere musicali amministrate dalla SIAE;

2. ai fini dell’attivazione del predetto servizio di Digital Delivery il citato art. 5 della convenzione tra SIAE e WRA prevede il rilascio da parte della SIAE di un’apposita licenza;

1. la WRA (d’ora in avanti “il Licenziatario”), in nome e per conto dei suoi mandanti che aderiscono all’offerta appresso descritta, intende mettere a disposizione dei suoi mandati un servizio, predisposto e gestito dallo stesso Licenziatario (d’ora in avanti “il Servizio”), mediante il quale, attraverso una specifica piattaforma informatica, sono messi a disposizione delle web radio utenti del Servizio file contenenti opere musicali appartenenti al catalogo dei singoli produttori che aderiscono al Servizio, ai fini della promozione dei loro prodotti fonografici;

2. il servizio gestito dal Licenziatario, denominato Digital Delivery, si sostanzia nelle seguenti fasi:
a. Il Licenziatario mette a disposizione di produttori fonografici il proprio server nel quale, in “spazi” riservati ai singoli produttori, risiedono i database dedicati al catalogo di ciascuno;
b. il produttore fonografico inserisce sul proprio database dedicato i file contenenti le opere del suo catalogo e ne offre l’utilizzo gratuito alle web radio utenti del Servizio;
c. il Licenziatario, attraverso la propria piattaforma informatica, consente alle web radio accreditate quali utenti del Servizio di accedere, gratuitamente, con specifica password, agli spazi riservati dei produttori fonografici e di scaricare i file contenenti le opere musicali, delle quali viene permessa la programmazione da parte delle stesse web radio;

3. il Licenziatario si impegna ad indicare ai produttori in nome e per conto dei quali gestisce il servizio di Digital Delivery le condizioni e i limiti a cui sono sottoposti gli scaricamenti e gli obblighi cui sono sottoposti gli eventuali ulteriori usi;

4. il Licenziatario si impegna a versare alla SIAE il corrispettivo dovuto per ogni eventuale forma di utilizzo, diversa dalla Digital Delivery, delle opere musicali di cui alla presente Licenza;

5. il Licenziatario potrà svolgere il Servizio anche per proprio conto e a proprio nome nei confronti delle stesse categorie di utenti, alle condizioni e nei limiti che saranno stabiliti in una apposita, separata licenza;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

La SIAE autorizza il Licenziatario e i produttori fonografici suoi mandanti, che hanno a tal fine conferito incarico allo stesso, ad utilizzare il repertorio musicale affidato all’amministrazione della SIAE in base alle sue norme statutarie e regolamentari, alle condizioni e con le modalità più avanti riportate.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante di questo contratto

Art. 2 – Diritti concessi
La SIAE autorizza il Licenziatario ad effettuare :

a) la riproduzione sul proprio server delle opere del repertorio musicale tutelato dalla SIAE (art.13 L.D.A.) realizzata attraverso l’inserimento curato dai singoli produttori fonografici nei propri database dei file musicali riproducenti le registrazioni del proprio catalogo;

b) la messa a disposizione di tali opere musicali realizzata attraverso l’assegnazione agli utenti di apposita password di accesso al database del produttore fonografico residente sul server del Licenziatario;

c) la riproduzione a titolo gratuito o a pagamento ai soli fini precedentemente specificati delle opere attraverso lo scaricamento da parte degli utenti dei file sull’hard disk del personal computer o su altra memoria di massa o sulla compact flash memory (o dispositivi equivalenti) dei lettori portatili.

Art. 3 – Dichiarazioni di responsabilità
Il Licenziatario si impegna a far sottoscrivere a ciascuno dei produttori fonografici suoi mandanti al momento dell’adesione al servizio oggetto di questa Licenza una dichiarazione di responsabilità secondo il modello Allegato 1. Tale dichiarazione deve essere sostituita ogni qual volta si verifichino le variazioni di cui all’art. 12 della presente Licenza.

Art. 4 – Compenso
4.1. Il compenso per la distribuzione gratuita dei file musicali ai fini della diffusione da parte delle web radio dovrà essere corrisposto dai produttori fonografici che aderiscono al Servizio. A tal fine, ove non ne sia già in possesso, ciascun produttore dovrà richiedere ed ottenere dalla SIAE la licenza per digital delivery attraverso i Servizi On Line della SIAE all’indirizzo http://www.siae.it/UtilizzaOpere.asp?click_level=0600.0700.0700.2000&;;link_page=Multimedialita_MusicaSitiWeb_Autopromo.htm.
4.2. Il Licenziatario corrisponderà un compenso minimo annuale per la comunicazione al pubblico in streaming di frammenti di opere di durata fino a 90” (prelistening) dal suo sito istituzionale. Il compenso è calcolato in base alle pagine viste mese (PAVM )come segue:

fino a 30.000 PAVM, € 900,00 (+ IVA);
fino a 100.000 PAVM, € 1.800,00 (+ IVA);
oltre 100.000 PAVM, € 3.600,00 (+ IVA);
per la comunicazione al pubblico di opere intere è dovuto un compenso di € 300,00 mensili.

4.3. Il Licenziatario si impegna a dare comunicazione alla SIAE dell’attivazione di tale servizio.
4.4. Il pagamento dei compensi di cui all’art. 4.2 deve essere effettuato contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta attivazione del servizio.
4.5. Per i pagamenti effettuati oltre le scadenze sopra indicate sarà applicata una penale convenzionale pari al 10% dell’importo dovuto in caso di pagamento entro il 60° giorno dal termine previsto e pari al 20% dell’importo dovuto in caso di ritardo superiore al 60° giorno. Per i pagamenti effettuati oltre il 90° giorno, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, in favore della SIAE saranno applicati interessi moratori sull’importo dovuto per diritti e non corrisposto entro i termini previsti, pari al saggio di interesse su base annua stabilito dalla BCE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato di un punto percentuale. 4.6. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto della SIAE alla risoluzione per inadempimento del contratto ai sensi dell’Art.1453 del Codice Civile.
4.7. I pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a SIAE Presso UNICREDIT S.p.A. – Piazzale dell’Industria, 46 – 00144 ROMA

Iban: IT 80 F 02008 05137 000004983830

Specificando nella causale: “Ufficio Multimedialità – Licenza WRA n. ………. – anno ………….”.

Art. 5 – Altri obblighi del Licenziatario
5.1. Al fine della messa a disposizione del Servizio ai produttori fonografici, il Licenziatario è tenuto a verificare che gli stessi siano in possesso della licenza per digital delivery di cui al precedente art. 4.
5.2. Il Licenziatario si obbliga a fornire alla SIAE, con cadenza trimestrale, l’elenco dei produttori che aderiscono al Servizio. Qualora la SIAE accerti che uno o più produttori fonografici tra quelli che aderiscono al Servizio non siano in possesso della prescritta licenza per digital delivery, ne informerà il Licenziatario che, nel termine di 5 giorni dalla ricezione della comunicazione della SIAE all’indirizzo e-mail indicato nella presente Licenza, provvederà a cessare il Servizio nei confronti di tali produttori.

Art. 6 – Altre attività
6.1. Il Licenziatario, nel caso in cui svolga, a latere dell’attività oggetto della presente Licenza, altre attività di utilizzazione commerciale del medesimo repertorio in modalità streaming o downloading, dietro qualsiasi forma di corrispettivo (abbonamenti, carte prepagate ecc.), dovrà ottenere specifica ulteriore licenza.
6.2. Resta inteso inoltre che qualora dai siti appartenenti ai singoli produttori vengano offerte al pubblico opere o frammenti di opere musicali in streaming o downloading, dovrà essere acquisita da tali soggetti specifica distinta licenza.

Art. 7 – Diritto morale
E’ fatto salvo il diritto morale spettante agli autori ed ai loro aventi causa ai sensi degli articoli da 20 a 24 L.D.A.

Art. 8 – Riserva degli aventi diritto
8.1. Qualora intervenga una specifica richiesta da parte degli aventi diritto, la SIAE potrà inibire l’uso di opere ad essi appartenenti, in relazione al loro particolare utilizzo previsto dalla presente Licenza. La notizia di tale inibizione sarà data all’indirizzo e-mail comunicato dal Licenziatario che immediatamente, comunque non oltre 5 giorni dal ricevimento della e-mail, deve escludere dal Servizio le opere suddette.
8.2. L’elenco periodicamente aggiornato degli aventi diritto che hanno esercitato la riserva è messo a disposizione del Titolare dell’Autorizzazione e dei suoi mandanti sul sito Web della SIAE il cui URL è www.siae.it.

Art. 9 – Limiti dell’Autorizzazione
9.1. NON SONO COMPRESI nell’oggetto dalla presente Licenza gli altri diritti amministrati dalla SIAE e non espressamente indicati nel presente testo ed inoltre quelli spettanti:
a) agli autori ed agli editori musicali per l’abbinamento o l’associazione permanente tra opere musicali ed immagini fisse o in movimento (cd diritto di sincronizzazione), nonché per la riproduzione dei testi letterari e degli spartiti delle opere musicali;
b) agli altri aventi diritto per l’utilizzazione specifica di opere musicali a fini pubblicitari, vale a dire nel caso in cui le musiche siano inserite in spot pubblicitari e ripetutamente abbinate ad un determinato messaggio o campagna pubblicitaria;
c) ai produttori di fonogrammi per l’utilizzazione del disco o di altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci (articoli da 72 a 73 bis L.D.A.) e con riferimento alla riproduzione, totale o parziale, delle registrazioni e/o delle fissazioni;
d) agli artisti interpreti o esecutori per l’utilizzazione delle loro prestazioni artistiche, rese dal vivo o fissate su disco od altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci (articoli 73, 73 bis e da 80 a 85 bis L.D.A.);
e) ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive per l’utilizzo, per intero o frammentario, delle loro realizzazioni (art.78 bis L.D.A.), nonché alle imprese di diffusione televisiva e radiofonica per l’utilizzo delle loro emissioni (art.79 L.D.A.).
9.2. Ai fini delle utilizzazioni di cui al precedente punto 9.1, il Licenziatario dovrà ottenere preventivamente l’autorizzazione dai rispettivi aventi diritto qui citati e da qualunque altro eventuale soggetto avente diritto.
9.3. Resta esclusa dalla presente Licenza la comunicazione da parte del soggetto autorizzato al pubblico a mezzo di apparecchi riceventi o diffusori all’interno di esercizi commerciali, di locali o di ambienti aperti al pubblico o nel corso di pubbliche manifestazioni.
9.4. Nel caso in cui il Licenziatario intenda utilizzare anche opere appartenenti agli altri repertori tutelati dalla SIAE (opere audiovisive, drammatiche, letterarie e delle arti visive, fotografie etc.) dovrà richiedere apposita licenza e corrispondere i relativi compensi.

Art. 10 – Report
Il produttori fonografici che aderiscono al Servizio dovranno fornire alla SIAE il resoconto annuale (report) dei dati relativi alle transazioni effettuate nel periodo di competenza per ogni singola opera, secondo quanto previsto dalla licenza per digital delivery, di cui al precedente art. 4.1, che devono ottenere alla SIAE ai fini dell’adesione al Servizio offerto dal Licenziatario.

Art. 11 – Oneri di informativa
11.1. Il Licenziatario si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre i 30 giorni, ogni eventuale modifica o variazione sopravvenuta in corso di contratto riguardante i dati relativi alla titolarità, alla ragione sociale nonché ai contenuti ed alle modalità del servizio, rilevanti ai sensi della presente Licenza, con espresso riferimento agli elementi indicati in premessa, che ne determinano le condizioni economiche.
11.2. La comunicazione di cui al precedente punto 12.1 sarà effettuata inoltrando alla SIAE la dichiarazione di responsabilità dei singoli produttori suoi mandanti come da modello allegato, mediante e-mail con avviso di lettura all’indirizzo autopromo.multimedia@siae.it.

Art. 12 – Controlli
12.1. Fermo quanto previsto dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 per le ipotesi di violazioni della legge medesima, il Licenziatario riconosce alla SIAE la piena facoltà di verificare l’esattezza delle dichiarazioni e di controllare tutti i dati e tutte le operazioni riguardanti gli utilizzi che rientrano nell’oggetto della presente Licenza, consentendo agli incaricati da essa indicati l’accesso alle documentazioni contabili pertinenti, su qualunque supporto e in qualsiasi luogo esse si trovino. Il Licenziatario consentirà agli incaricati della SIAE di fare estratti e trarre copia, anche informatica, dei documenti e dati in questione.
12.2. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, la SIAE riscontri il mancato pagamento di importi dovuti da parte del Licenziatario, questi potrà, nei 15 giorni successivi alla contestazione scritta di tale accertamento, replicare per iscritto a tale contestazione al fine di motivare il mancato pagamento. Decorso infruttuosamente il termine dinanzi menzionato, ovvero a seguito della comunicazione scritta della SIAE che comunichi la mancata accettazione dei motivi illustrati dal Licenziatario, questi corrisponderà immediatamente alla SIAE l’importo corrispondente, del quale, a seguito dei controlli effettuati, sia stato riscontrato il mancato pagamento da qualsiasi inadempimento determinato.
12.3. Qualora i mancati pagamenti imputabili al Licenziatario siano superiori al 10% degli importi da lui corrisposti per il periodo di conto preso in esame, le spese del controllo saranno poste a suo carico.

Art. 13 – Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Licenziatario venga meno ad una delle obbligazioni relative agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 12 la SIAE ha facoltà di revocare anche parzialmente la presente Licenza anche prima della scadenza, previa notifica al Licenziatario con preavviso di 10 giorni, a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Art. 14 – Termini di validità
L’Autorizzazione entra in vigore dal 1.1.2013 ed ha validità fino al 31.12.2014, senza possibilità di tacito rinnovo.

Art. 15 – Foro competente
Per le controversie relative all’interpretazione e/o all’esecuzione della presente Licenza è competente il Foro di Roma.

Leggi l’accordo originale nel formato pdf

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